Descrizione
Con l’art. 5 della legge regionale n. 15/2025, pubblicata sul Burp n. 6 straordinario del 30.09.2025, sono state apportate significative modifiche alla Legge Regionale 1 dicembre 2017 n. 49, recante “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici”, come modificata dalla legge regionale 17 dicembre 2018 n. 57.
La finalità della suddetta normativa è quella di tracciare l’offerta locativa a prescindere dalla tipologia di offerta e dalla forma di svolgimento dell’attività posta in essere (in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale) al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio e, non in ultimo, di contrastare forme irregolari di ospitalità.
Per tali ragioni è stata prevista l’assegnazione, da parte del Ministero del Turismo, di un Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche ovvero alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi.
Il predetto Ministero, inoltre, detiene e gestisce la relativa banca dati “BDSR – Banca Dati Strutture Ricettive” (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it). Peraltro, in base a quanto disposto dal legislatore nazionale, chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.
Ciò premesso e considerato, il legislatore regionale, al fine di rendere più efficaci le attività delle amministrazioni locali, a cui sono demandate le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazioni delle sanzioni amministrative, ha ritenuto di assoggettare anche le locazioni turistiche/locazioni brevi, non imprenditoriali, in sede di avvio dell’attività, ad una preventiva comunicazione di inizio attività da produrre al Comune competente per territorio.
Resta fermo l’obbligo in capo all’operatore turistico di resgistrarsi con procedura informatizzata sulla piattaforma telematica DMS Puglia (www.dms.puglia.it) per l’ottenimento del “Codice Identificativo Regionale” (CIR), propedeutico all’ottenimento del Codice identificativo nazionale – CIN.
Infine, la L.R. così come modificata sancisce che “Le strutture in qualsiasi forma già avviate alla data di approvazione della presente norma dovranno procedere alla Scia o Cia entro il termine di 365 giorni decorrente dall’entrata in vigore del presente articolo. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni previste per attività svolta senza Scia o Cia”.