CAMBIO DI COGNOME O NOME

  • Servizio attivo

In attuazione del Decreto del presidente della Repubblica 03/11/2000, n.396 

A chi è rivolto

Cittadini italiani che desiderano cambiare nome o cognome, ai sensi dell’art.89 e ss. DPR 396 del 03/11/2000. 

Trani

Chi può fare domanda

Cittadini italiani che desiderano cambiare nome o cognome, ai sensi dell’art.89 e ss. DPR 396 del 03/11/2000. 

Descrizione

Il Decreto del presidente della Repubblica 03/11/2000, n.396 consente ad un cittadino di:

cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome

cambiare il cognome o aggiungerne un altro al proprio

modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela  l’origine naturale

Per il cambio o l'aggiunta del cognome e per la modifica del proprio nome o cognome è necessario rivolgersi al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente. La domanda deve chiaramente indicare le variazioni richieste, di sostituzione o di sola modifica, e il richiedente deve obbligatoriamente esporre le ragioni di tale richiesta e fornire la documentazione necessaria e ritenuta utile a sostenere l'istanza.  

Come fare

Il procedimento si articola in 4 fasi distinte:

Presentazione della domanda in Prefettura;

Richiesta di affissione all'Albo pretorio del Comune di residenza e di nascita;

Consegna della referta di pubblicazione alla Prefettura per la stesura del decreto finale;

Richiesta di cambiamento di nome/cognome presso il Comune di nascita o residenza.

1) Presentazione della domanda in Prefettura
La domanda va presentata presso la Prefettura di residenza tramite apposita modulistica (o al proprio Consolato in caso di residenza all'estero)

2) Richiesta di affissione all'Albo pretorio del Comune di residenza e di nascita
Se la Prefettura considera valide le motivazioni per il cambio di nome/cognome, rilascia un primo decreto che deve essere pubblicato sia nel Comune di Nascita che di Residenza.

3) Consegna della referta di pubblicazione alla Prefettura per la stesura del decreto finale​.
Una volta trascorso il periodo di pubblicazione all'albo (30 giorni), il comune referta al cittadino avvenuta pubblicazione da presentare in Prefettura. La Prefettura, se non sono sorti cause ostative, emettere il decreto finale di cambiamento nome/cognome da far trascrivere negli atti di stato civile.

4) Cambio nome/cognome (in Comune)
Il decreto che autorizza il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome deve essere annotato a cura dell'Ufficiale di Stato Civile e su istanza del richiedente nell'atto di nascita dell'interessato, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome(ad esempio i figli). L'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del comune della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.

L'efficacia del decreto rimane sospesa fino all'adempimento delle formalità sopra indicate. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.

La trascrizione del decreto è su richiesta dell'interessato (se minore di chi esercita la podestà genitoriale) previo appuntamento. Se non viene richiesta, il decreto è privo di efficacia.

Cosa serve

-

Cosa si ottiene

Assistenza nella fruizione di un servizio online

Tempi e scadenze

L'affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi. Termine per la conclusione del procedimento: 120 giorni

Costi

GRATUITO

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Bit4ID · Accesso redattori sito