Il procedimento si articola in 4 fasi distinte:
Presentazione della domanda in Prefettura;
Richiesta di affissione all'Albo pretorio del Comune di residenza e di nascita;
Consegna della referta di pubblicazione alla Prefettura per la stesura del decreto finale;
Richiesta di cambiamento di nome/cognome presso il Comune di nascita o residenza.
1) Presentazione della domanda in Prefettura
La domanda va presentata presso la Prefettura di residenza tramite apposita modulistica (o al proprio Consolato in caso di residenza all'estero)
2) Richiesta di affissione all'Albo pretorio del Comune di residenza e di nascita
Se la Prefettura considera valide le motivazioni per il cambio di nome/cognome, rilascia un primo decreto che deve essere pubblicato sia nel Comune di Nascita che di Residenza.
3) Consegna della referta di pubblicazione alla Prefettura per la stesura del decreto finale.
Una volta trascorso il periodo di pubblicazione all'albo (30 giorni), il comune referta al cittadino avvenuta pubblicazione da presentare in Prefettura. La Prefettura, se non sono sorti cause ostative, emettere il decreto finale di cambiamento nome/cognome da far trascrivere negli atti di stato civile.
4) Cambio nome/cognome (in Comune)
Il decreto che autorizza il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome deve essere annotato a cura dell'Ufficiale di Stato Civile e su istanza del richiedente nell'atto di nascita dell'interessato, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome(ad esempio i figli). L'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del comune della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
L'efficacia del decreto rimane sospesa fino all'adempimento delle formalità sopra indicate. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
La trascrizione del decreto è su richiesta dell'interessato (se minore di chi esercita la podestà genitoriale) previo appuntamento. Se non viene richiesta, il decreto è privo di efficacia.